Art. 15.
(Promozione della musica italiana).

      1. Il canone di concessione previsto dall'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ridotto del 50 per cento con esclusione delle reti RAI - Radiotelevisione italiana Spa e delle reti Mediaset, per le emittenti radiotelevisive

 

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che nell'arco della programmazione quotidiana trasmettono musica italiana nella misura di almeno il 50 per cento del totale delle emissioni. Tale percentuale deve essere destinata a produzioni musicali in lingua italiana, create da autori e artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
      2. Almeno il 10 per cento della percentuale di musica italiana di cui al comma 1 deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.
      3. La musica italiana di cui ai commi 1 e 2 è equamente distribuita nelle fasce orarie della programmazione televisiva.
      4. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione fissate ai sensi del presente articolo, secondo modalità definite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.